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Normativa
Uso Civico per la Flora Spontanea dei Prodotti
Secondari del Bosco
e per le Piante Officinali ed Aromatiche
(riporto i passi più importanti della normativa vigente, riguardo la
raccolta di funghi e asparagi)
Art. 39 Finalità
Il comune disciplina con il seguente regolamento la raccolta dei
prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche
nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l’ambiente e per
tutelare l’interesse della popolazione locale. Il presente
regolamento fa salve le future direttive , a seguito della
costituzione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in
special modo quanto queste rappresentino vincoli più restrittivi.
Art.41 Prodotti secondari
Sono considerati prodotti secondari bel bosco, e quindi tutelati, in
base all’art.40:
a) funghi Epigei od Ipogei (commestibili e non), b) Fragole, c)
Muschi d9 lamponi, e) Mirtilli
f) More di rovo, g) Asparagi, h) Vischio, i) Origano, l) Semi di
piante forestali.
Art.43 Raccolta dei prodotti secondari
Per la raccolta dei prodotti secondari, sopraccitati, eseguita da
cittadini non residenti nel comune di Rofrano, è necessario il
rilascio di un apposita autorizzazione del Sindaco, dietro
versamento di una somma, di Euro 10,00, per ogni giorno, di raccolta
autorizzato.
Art.44 Turnazione di raccolta
Il Comune con apposita ordinanza sindacale, potrà stabilire
opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel
presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti
dall’Autorità Forestale.
Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza, potrà vietarne la
raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la
cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni
dell’andamento biologico o fisico-chimiche, sulla base di apposite
segnalazioni dell’Autorità Forestale
Art.45 Limiti di raccolta
La quantità di prodotti raccolta giornalmente da ogni singolo
cercatore residente è contenuta nei limiti fissati dall’art.1033 del
C.C e comunque non dovrà essere superiore ai seguenti pesi:
1. Funghi epigei (Porcini) Kg.3,00
2. Funghi ipogei (Tartufi) Kg.1,00
3. Asparagi Kg. 2,00
4. Origano 200 aste floreali
n.b. ho citato i prodotti più diffusi e raccolti, in zona
Art.46 Condizioni di raccolta
E’ vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di
fragola , lampone, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti
di esse. E’ vietato, inoltre, la raccolta dei prodotti secondari del
bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle aree rimboschite
o soggette ad interventi silvicolturali per la durati di 5 anni
dalla fine dei lavori.
Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e
di raccolta, dovranno essere adottati tutti quelli accorgimenti atti
a non danneggiare i miceli fungini, lo stato umorifero del suolo
(esempio non estirpare i funghi non commestibili) e gli apparati
radicali delle varie piante esistenti nel bosco e sottobosco.
E’ fatto divieto assoluto durante la raccolta:
1. strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, devono essere
separati dal micelo mediante taglio del gambo.
2. Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi
3. raccogliere o danneggiare funghi ritenuti non commestibili
4. Porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i
quali impediscono la disseminazione.
5. Raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato
di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina
6. Calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato di
umifero o la cotica erbosa del terreno
Art.47 Divieto
Durante la raccolta dei funghi Ipogei (tartufi) è fatto divieto
assoluto di:
1. scavare con attrezzi diversi da quelli consentiti
2. sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm
10, per il tuber mlanosaporum, e di 5 cm per il tuber aestivumed,
7cm per le restanti specie .
3. Lavorazione andante per le altre tartufaie
4. Apertura buche in soprannumero o mancata riempiture delle stesse
5. ricerca senza l’ausilio del cane
Art.48 Segnaletica
Il comune di Rofrano provvederà all’ apposizione di apposita
segnaletica di divieto di raccolta nelle zone demaniali, ove
normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento.
Per ulteriori rivolgersi a Municpio di Rofrano, link:
www.comune.rofrano.sa.it
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