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Normativa

 

Uso Civico per la Flora Spontanea dei Prodotti Secondari del Bosco
e per le Piante Officinali ed Aromatiche


(riporto i passi più importanti della normativa vigente, riguardo la raccolta di funghi e asparagi)

Art. 39 Finalità

Il comune disciplina con il seguente regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l’ambiente e per tutelare l’interesse della popolazione locale. Il presente regolamento fa salve le future direttive , a seguito della costituzione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in special modo quanto queste rappresentino vincoli più restrittivi.


Art.41 Prodotti secondari

Sono considerati prodotti secondari bel bosco, e quindi tutelati, in base all’art.40:
a) funghi Epigei od Ipogei (commestibili e non), b) Fragole, c) Muschi d9 lamponi, e) Mirtilli
f) More di rovo, g) Asparagi, h) Vischio, i) Origano, l) Semi di piante forestali.


Art.43 Raccolta dei prodotti secondari

Per la raccolta dei prodotti secondari, sopraccitati, eseguita da cittadini non residenti nel comune di Rofrano, è necessario il rilascio di un apposita autorizzazione del Sindaco, dietro versamento di una somma, di Euro 10,00, per ogni giorno, di raccolta autorizzato.


Art.44 Turnazione di raccolta

Il Comune con apposita ordinanza sindacale, potrà stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall’Autorità Forestale.
Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza, potrà vietarne la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell’andamento biologico o fisico-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell’Autorità Forestale


Art.45 Limiti di raccolta

La quantità di prodotti raccolta giornalmente da ogni singolo cercatore residente è contenuta nei limiti fissati dall’art.1033 del C.C e comunque non dovrà essere superiore ai seguenti pesi:

1. Funghi epigei (Porcini) Kg.3,00
2. Funghi ipogei (Tartufi) Kg.1,00
3. Asparagi Kg. 2,00
4. Origano 200 aste floreali

n.b. ho citato i prodotti più diffusi e raccolti, in zona


Art.46 Condizioni di raccolta

E’ vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragola , lampone, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di esse. E’ vietato, inoltre, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle aree rimboschite o soggette ad interventi silvicolturali per la durati di 5 anni dalla fine dei lavori.
Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quelli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo stato umorifero del suolo (esempio non estirpare i funghi non commestibili) e gli apparati radicali delle varie piante esistenti nel bosco e sottobosco.
E’ fatto divieto assoluto durante la raccolta:

1. strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, devono essere separati dal micelo mediante taglio del gambo.
2. Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi
3. raccogliere o danneggiare funghi ritenuti non commestibili
4. Porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione.
5. Raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina
6. Calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato di umifero o la cotica erbosa del terreno


Art.47 Divieto

Durante la raccolta dei funghi Ipogei (tartufi) è fatto divieto assoluto di:

1. scavare con attrezzi diversi da quelli consentiti
2. sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm 10, per il tuber mlanosaporum, e di 5 cm per il tuber aestivumed, 7cm per le restanti specie .
3. Lavorazione andante per le altre tartufaie
4. Apertura buche in soprannumero o mancata riempiture delle stesse
5. ricerca senza l’ausilio del cane

Art.48 Segnaletica

Il comune di Rofrano provvederà all’ apposizione di apposita segnaletica di divieto di raccolta nelle zone demaniali, ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento.

 

Per ulteriori rivolgersi a Municpio di Rofrano, link: www.comune.rofrano.sa.it